Art. 1 - Natura

La Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia è costituita tra le Confraternite, canonicamente riconosciute nelle Diocesi d'Italia. La Confederazione è una persona giuridica canonica pubblica ai sensi dei cann. 298, 301 e 312-320 del codice di diritto canonico, eretta dalla Conferenza Episcopale Italiana con decreto del suo Presidente in data 14 aprile 2000 e ha sede in Roma.


Art. 2 - Finalita'

Le finalità della Confederazione sono:
a) coordinare iniziative comuni delle Confraternite, fermo restando l' autonomia delle stesse, nello spirito della comunione ecclesiale, della nuova evangelizzazione e degli indirizzi pastorali delle Chiese che sono in Italia;
b) promuovere e organizzare la preparazione e la realizzazione di convegni e incontri;
c) curare l'informazione tra le Confraternite;
d) favorire i rapporti tra le Confraternite;
e) coadiuvare all'occorrenza le Confraternite nei rapporti con le istituzioni civili;
f) promuovere la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali, architettonici, artistici, storici, archivistici delle Confraternite.


Art. 3 - Ammissione

Possono far parte della Confederazione le Confraternite che sono canonicamente riconosciute e che ne fanno richiesta accompagnata dal nulla osta del proprio Ordinario. Le domande di ammissione delle singole Confraternite sono rivolte al Presidente e vengono accolte dal Consiglio Direttivo. L'esclusione di una Confraternita dalla Confederazione avviene per gravi motivi con delibera del Consiglio Direttivo, udito il parere dell'Ordinario diocesano competente.


Art. 4 - Organi della Confederazione

Gli organi della Confederazione sono:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 5 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai responsabili delle Confraternite. Le Confraternite che fanno parte di una aggregazione riconosciuta sono rappresentate dal responsabile della medesima, il quale esprime un numero di voti pari al numero di Confraternite iscritte. Il responsabile, in caso d'impossibilità sua o di altri membri della Confraternita a partecipare, può delegare un confratello di altra Confraternita iscritta alla Confederazione. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente ogni anno e quando lo richieda per iscritto almeno un decimo degli associati. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente e vi interviene il Consiglio Direttivo. L'Assemblea Generale è valida con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti L'Assemblea Generale :
a) propone le direttive programmatiche della Confederazione;
b) elegge, per un quinquennio, i Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario Generale e il Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri Consiglieri;
c) presenta i nominativi per la nomina del Presidente da parte del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana;
d) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
e) determina la misura della quota associativa che le Confraternite devono versare annualmente;
f) delibera eventuali modifiche dello statuto.


Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo della Confederazione, è composto da dodici membri:
- il Presidente;
- il Vice Presidente Vicario;
- il secondo Vice Presidente;
- il terzo Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale;
- sei Consiglieri.

L'Assistente Ecclesiastico interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:
a) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
b) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) dirige le attività della Confederazione, curandone anche la gestione amministrativa e contabile;
d) delibera le ammissioni alla Confederazione;
e) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
f) delibera su qualsiasi altro argomento che non sia di competenza di altri organi.


Art. 7 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana su una proposta di tre nominativi indicati dall'Assemblea Generale della Confederazione. Il Presidente rappresenta la Confederazione e ne dirige l'attività nel rispetto dello statuto e delle delibere dell'Assemblea Generale. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha l'amministrazione ordinaria della Confederazione.


Art. 8 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono tre, scelti nelle tre zone geografiche d'Italia (Nord, Centro e Sardegna, Sud e Sicilia). Il primo eletto svolge le funzioni di Vice Presidente Vicario. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nel dirigere l'attività della Confederazione. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso d'assenza o d'impedimento temporaneo. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume l' incarico "ad interim" fino alla nomina del nuovo Presidente.


Art. 9 - Assistente Ecclesiastico

L'Assistente Ecclesiastico della Confederazione è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana. Nella sua attività di orientamento e di animazione egli garantisce la conformità dell'attività della Confederazione con gli indirizzi dell'Episcopato Italiano. Tutte le deliberazioni riguardanti le attività religiose e pastorali, per essere esecutive, devono avere l'approvazione dell'Assistente Ecclesiastico.


Art. 10 - Tesoriere

Il Tesoriere provvede alle riscossioni e ai pagamenti, custodisce i registri di cassa e amministrativi con la relativa documentazione; redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.


Art. 11 - Segretario Generale

Il Segretario Generale prepara gli atti dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e ne redige e conserva i relativi verbali, tiene il registro degli iscritti, cura la corrispondenza e provvede alla conservazione dell'archivio della Confederazione.


Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da:
a) un Presidente;
b) due membri effettivi;
c) due membri supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti, convocato dal Presidente, è validamente costituito se con il Presidente sono presenti due membri. I membri supplenti intervengono alle sedute in caso d'assenza o d'impedimento dei membri effettivi. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte l'anno per la verifica dei conti. Il verbale delle riunioni è firmato da tutti gli intervenuti.


Art. 13 - Risorse economiche

La Confederazione non ha fini di lucro. Essa persegue fini di religione e di culto e può svolgere anche attività diverse . Il Patrimonio della Confederazione è costituito dalle quote annuali dei soci e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. Ogni Confraternita iscritta versa una quota determinata dall'Assemblea Generale. Le risorse economiche per il sostegno delle attività della Confederazione derivano, oltre che dalle quote associative, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali contributi e liberalità. E' vietato distribuire ai soci anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Confederazione. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Occorre la licenza della Presidenza della C.E.I. per le alienazioni e gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Codice di diritto canonico ed i seguenti atti qualora siano di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana:
a) decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
b) inizio, subentro o partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
c) mutazione di destinazione d'uso di immobili;
d) esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per le alienazioni e gli atti di straordinaria amministrazione il cui valore superi la somma massima fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto beni di valore artistico o storico o donati alla Chiesa ex voto.

Il rendiconto economico deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.


Art. 14 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie devono essere deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e devono essere approvate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.


Art. 15 - Regolamento

Un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, dà opportune disposizioni per l'esecuzione del presente Statuto.


Art. 16 - Strutture di coordinamento diocesano e regionale

Le Confraternite associate possono costituire strutture diocesane e regionali, per un miglior coordinamento secondo le norme regolamentari.


Art. 17 - Estinzione e devoluzione delle risorse

La Confederazione si estingue se viene sciolta con delibera dell’Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei rappresentanti delle Confraternite iscritte, se viene legittimamente soppressa dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana a norma di diritto canonico, se tutte le Confraternite confederate sono venute a mancare , e inoltre se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. In caso di estinzione della Confederazione per delibera di scioglimento o per provvedimento di soppressione, il suo patrimonio sarà devoluto alla Caritas Italiana o ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.


Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme del codice di diritto canonico concernenti le associazioni pubbliche di fedeli.


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