(IN VIGORE DAL 4 MARZO 2018, COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 2/3 MARZO 2018)

Art. 1 - Compiti della Confederazione

Per l’attuazione delle proprie finalità statutarie la Confederazione: - cura l’informazione delle Confraternite relativamente alla normativa specifica che le riguarda e le direttive della C.E.I. in materia di liturgia, famiglia e apostolato dei laici - organizza annualmente un cammino delle Confraternite - pubblica un notiziario - promuove iniziative di studio e di attività fra le Confraternite - concede il patrocinio per iniziative meritevoli a confraternite o ad altri enti.
 

Art. 2 - Compito delle Confraternite confederate

Per l’attuazione delle finalità della Confederazione le Confraternite Confederate:
a) si impegnano ad attuare le indicazioni proposte dalla Confederazione
b) collaborano alla redazione del notiziario con notizie, articoli e fotografie
c) curano la diffusione del notiziario tra i confratelli
d) versano la quota annuale entro l’anno di competenza.
 

Art. 3 - Ammissione ed esclusione delle Confraternite

§ 1 "Possono far parte della Confederazione le Confraternite che sono canonicamente riconosciute e che ne fanno richiesta accompagnata dal nulla osta del proprio Ordinario" (art.3 Statuto). Nel caso di aggregazione riconosciuta l’Ordinario con il nulla osta attesta implicitamente che le confraternite richiedono l’ammissione alla Confederazione. Le Confraternite confederate devono avere necessariamente fine di religione o di culto e possono avere inoltre fine di assistenza o di carità. Il Consiglio Direttivo nel valutare le domande di ammissione si atterrà ai seguenti criteri:
 
- ammettere le Confraternite che sono persone giuridiche nell’ordinamento canonico;
 
Il Consiglio Direttivo non ammetterà:
 
- le Confraternite di Misericordia, che sono regolate in Italia da apposite norme quando aderenti alla Confederazione delle Misericordie d’Italia.
- le Confraternite che si qualificano ONLUS e come tali escludono il fine di religione o di culto; si possono ammettere invece le confraternite con un ramo di attività ONLUS.
 
§ 2 "L'esclusione di una Confraternita dalla Confederazione avviene per gravi motivi con delibera del Consiglio Direttivo, udito il parere dell’Ordinario diocesano competente" (art.3 Statuto) Il Consiglio Direttivo può considerare tra i gravi motivi per la esclusione:
 
- un'assenza dalla assemblea non motivata e senza dare delega per tre anni consecutivi insieme all’omesso pagamento della quota.
- la disobbedienza o la contestazione del proprio Ordinario diocesano al di fuori dei rimedi previsti dal diritto canonico.
 

Art. 4 - Organi e uffici della Confederazione

§ 1 "Gli organi della Confederazione sono:
a) l’Assemblea Generale
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei revisori dei conti" (art.4 Statuto)
 
§ 2 Gli uffici della Confederazione sono:
a) il Vice Presidente Vicario
b) il secondo Vice Presidente
c) il terzo Vice Presidente
d) l’Assistente ecclesiastico nazionale
e) il Consigliere Tesoriere
f) il Consigliere Segretario Generale
g) i sei Consiglieri
h) il Presidente del Collegio dei revisori dei conti
i) i quattro membri del Collegio dei revisori dei conti
j) i coordinatori regionali
 

Art. 5 - Assemblea Generale

§ 1 "L’Assemblea Generale è costituita dai responsabili delle Confraternite. Il responsabile, in caso di impossibilità sua o di altri membri della Confraternita a partecipare, può delegare un confratello di altra Confraternita iscritta alla Confederazione” (art.5 Statuto). L’Assemblea è costituita esclusivamente dai rappresentanti delle Confraternite confederate in modo che ogni confraternita esprima un voto. Il moderatore di ogni confraternita confederata può intervenire di persona, o delegare un confratello della propria o di altra Confraternita confederata. "Le Confraternite che fanno parte di una aggregazione riconosciuta sono rappresentate dal responsabile della medesima o un suo delegato, il quale esprime un numero di voti pari al numero di Confraternite iscritte" (art. 5 Statuto). Il Consiglio Direttivo delibera il riconoscimento di una aggregazione come rappresentativa di confraternite associate, anche se tale aggregazione comprende confraternite non confederate.
 
§ 2 L’Assemblea Generale, sia ordinaria annuale che straordinaria, è convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data con lettera o con pubblicazione sul notiziario o sul sito internet contenente l’ordine del giorno stabilito previa consultazione del Consiglio Direttivo. “L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente e vi interviene il Consiglio Direttivo" (art.5 Statuto). Il Presidente presiede e i membri del Consiglio intervengono in ragione del loro ufficio, con diritto di parola ma senza diritto di voto, salvo il diritto di voto nel caso che rappresentino una Confraternita. L’Assemblea per sua natura non è riservata e vi possono intervenire coordinatori, assistenti e consiglieri regionali e diocesani, ai quali il Presidente può concedere la parola. Il Presidente ha inoltre facoltà di invitare anche altre persone per particolari ragioni.
 
§ 3 Le elezioni sono fatte in Assemblea ordinaria ogni cinque anni con voto segreto mediante schede di colore diverso in trentine, decadi, cinquine e unità, secondo il numero dei voti rappresentati e dei quali l’elettore è latore. Le Confraternite per esprimere il loro voto devono essere in regola con i pagamenti delle quote annuali. Per le Aggregazioni riconosciute con delibera del Consiglio direttivo della Confederazione ogni delegato al voto non potrà superare il n. di 60 Confraternite aderenti; il Responsabile sarà uno dei delegati, mentre gli altri verranno eletti dai membri del Consiglio direttivo dell’Aggregazione stessa. Per le Confraternite singole, le deleghe non possono superare il numero di 30 per elettore. Per garantire la regolarità delle operazioni di voto l’Assemblea elegge, su proposta del Consiglio Direttivo, la Commissione elettorale composta da un presidente di seggio e quattro o sei o otto scrutatori con il compito di controllare le deleghe, vidimare le schede e consegnarle agli elettori, sovrintendere alle operazioni di voto, di scrutinio e di redazione dei verbali. La validità delle deleghe è limitata all’Assemblea prevista nell’anno. L’Assemblea vota con un’unica scheda i tre consiglieri da presentare alla C.E.I. per la nomina del Presidente, i tre vice presidenti, ciascuno per una area geografica, il tesoriere, il segretario generale e quattro consiglieri: ogni votante esprime una preferenza per ciascun ufficio e cioè: tre nomi per i consiglieri-Presidente da presentare alla C.E.I., un nome per ogni vice presidente, un nome per il tesoriere, un nome per il segretario generale, quattro nomi per i consiglieri. L’Assemblea elegge con la stessa scheda il Collegio dei Revisori dei conti. Ogni votante esprime tre preferenze. Risulta eletto come Presidente colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, come membri effettivi il secondo ed il terzo e come membri supplenti il quarto e quinto degli eletti. Non si richiede per la elezione una maggioranza qualificata. Il Presidente dell’Assemblea proclama i risultati delle votazioni e immediatamente richiede la accettazione a chi ha ottenuto il maggior numero dei voti; a parità di voti si considera eletto il più anziano di età; nel caso che l’eletto non accetti, il Presidente interpella anche per telefono colui che segue nell’ordine; ed infine proclama in assemblea i risultati delle elezioni e l’assemblea ratifica la elezione per alzata di mano; poi le schede sono distrutte.
 
§ 4 Possono presentarsi come candidati per gli uffici sociali soltanto i confratelli delle Confraternite confederate previa comunicazione al Consiglio Direttivo della Confederazione. Questo almeno un mese prima verifica l’elenco delle confraternite aventi diritto al voto, propone la Commissione elettorale e predispone una unica lista con le candidature individuali. La lista ha valore indicativo e non vincola gli elettori.
 
§ 5 I titolari degli uffici della Confederazione sono eletti a titolo personale e non in quanto rappresentanti di una Confraternita. Tutti gli uffici elettivi hanno la durata di un quinquennio. Il Consiglio ed il Presidente restano in carica, in regime di proroga con gli stessi poteri, fino alla elezione del nuovo Consiglio ed alla nomina del nuovo Presidente da parte della C.E.I. Venendo a mancare per qualsiasi causa il titolare di un ufficio della Confederazione, diverso dal Presidente, il Consiglio Direttivo nomina il primo dei non eletti, che dura in carica per il restante periodo del quinquennio. L'Assemblea Generale ordinaria approva le linee direttive programmatiche per l'anno successivo.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

§ 1 Il Consiglio Direttivo, composto da dodici membri, è convocato dal Presidente ordinariamente ogni tre mesi e in riunione straordinaria quando sia richiesto da almeno due consiglieri oppure dalla autorità ecclesiastica. Le riunioni sono valide con la presenza di sette membri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a norma del can. 119. Il Consiglio Direttivo esercita i poteri attribuitigli dallo Statuto e approva il Regolamento. Il Consiglio può dimettere dagli incarichi coloro che sono assenti ingiustificati per tre riunioni o non adempiono al loro incarico.
 
§ 2 Per assolvere le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto e per la gestione delle altre incombenze istituzionali con criteri di competenza e di efficienza, il Consiglio può nominare Commissioni nelle materie che riterrà opportune per il tempo che riterrà necessario. Queste decadono in ogni caso con il Consiglio che le ha nominate.
 

Art. 7 - Il Presidente e i Vice Presidenti

“Il Presidente rappresenta la Confederazione in sede canonica e civile e ne dirige l’attività nel rispetto dello statuto e delle delibere dell'Assemblea Generale. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha l’amministrazione ordinaria della Confederazione”(art. 7 Statuto) “Il Vice Presidente Vicario sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Presidente, il Vice Presidente vicario ne assume l’incarico ad interim fino alla nomina del nuovo Presidente” (art. 8 Statuto). Il Vice Presidente competente per territorio è il primo referente dei coordinatori regionali e di diritto partecipa alle assemblee regionali.
 

Art. 8 - Coordinamento Regionale e Diocesano

§ 1 Nel caso in cui il Consiglio delibera il riconoscimento, a livello regionale, di una aggregazione come rappresentativa di Confraternite, questa può operare autonomamente ma non in contrasto o in concorrenza con la Confederazione. Nelle altre regioni le strutture per il coordinamento a livello regionale non hanno rilevanza giuridica: esse sono strutture operative interne della Confederazione. I Coordinatori regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo e riferiscono per le loro azioni al Vice Presidente competente per il territorio e/o al Presidente e restano in carica per un anno prorogabile da parte del Consiglio. L’Assemblea regionale, convocata almeno 15 giorni prima è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, in seconda convocazione, e le eventuali decisioni, se sottoposte a votazione, sono valide se ottengono la maggioranza del 50% + 1 delle confraternite rappresentate. Il Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore regionale nomina i collaboratori nella struttura regionale. Questi restano in carica per lo stesso periodo di tempo del Coordinatore regionale, il quale può chiedere al Consiglio la revoca dei suoi collaboratori. L’Assemblea regionale della Confederazione è composta dai rappresentanti delle Confraternite confederate; è presieduta dal Coordinatore regionale o dal Vice Presidente competente per territorio e vi partecipano i Consiglieri nazionali e gli officiali del territorio senza diritto di voto. L’Assemblea regionale non può adottare delibere in contrasto con le linee direttive della Confederazione.
 
§ 2 Il coordinamento delle Confraternite a livello diocesano compete esclusivamente al Vescovo.
 

Art. 9 - Canali di comunicazione

Le dichiarazioni ufficiali a nome della Confederazione vengono rilasciare esclusivamente dal Presidente e dall’Assistente Ecclesiastico o da persona delegata espressamente dagli stessi. Vanno evitate le interviste o i commenti “a titolo personale” ed, in generale, quei giudizi che, in buona fede, vengono rilasciati “in confidenza” o “a microfoni spenti”.
 
La Confederazione dispone di organi di informazione che - sia verso gli associati che verso l’esterno – veicolano tutte le notizie inerenti alla vita delle Confraternite sotto il punto di vista del culto, delle tradizioni, della cultura, del sociale. Tali organi sono al momento la rivista “Tradere”, il sito Web “confederazioneconfraternite.org”, la pagina Facebook “Confederazione Confraternite Diocesi d’Italia” e la pagina Facebook “Giovani Confrati Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia”.
 
Detti strumenti sono gli unici canali di comunicazione “ufficiali” della Confederazione e sono amministrati dal Responsabile della Rivista Tradere, al quale andranno indirizzate le richieste di pubblicazione, interessando per conoscenza anche il Presidente Nazionale.
 
È fatto divieto a chiunque di utilizzare il Logo della Confederazione, la denominazione “Confederazione delle Confraternite”, qualunque altra locuzione che rimandi anche per assonanza alla Confederazione, nonché il materiale pubblicato sul Sito e sui canali di comunicazione ufficiali.
 
È fatto divieto, inoltre, a singoli/Confraternite/Coordinamenti/Centri/Uffici Confraternali (regionali e/o locali), di utilizzare la locuzione “Confederazione delle Confraternite” per denominare propri canali di comunicazione, atteso che gli unici organismi ufficiali sono quelli di cui sopra gestiti dalla Confederazione.
 

Art. 10 - Norme comuni

Il Consiglio Direttivo determina di volta in volta le modalità di rimborso spese per gli uffici della Confederazione. I componenti degli organi confederali, nelle manifestazioni pubbliche portano un segno distintivo della Confederazione.
 

    Circolare 1 del 2016 - Scarica il pdf